Art. 11.
(Presentazione della domanda di asilo).

      1. La domanda di asilo può essere presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato presso gli organi di polizia di frontiera o presso la questura, alla rappresentanza diplomatica dell'Italia oppure al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione.
      2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il cittadino straniero intenzionato a domandare asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza e informazione utili, in una lingua a lui comprensibile, e ha diritto di scrivere nella propria lingua.

 

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      3. I rappresentanti dell'UNHCR sono ammessi ai posti di frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti alle associazioni e agli enti di tutela di cui all'articolo 28, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo.
      4. Per la presentazione della domanda di asilo alle donne è fornita un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale femminile.